Un po’ di storia
Dal servizio civile obbligatorio al servizio civile nazionale volontario.
La storia del servizio civile affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza.
L’obiezione di coscienza è l’atteggiamento di chi si interroga di fronte alla realtà, alle norme che gli vengono proposte; di chi non accetta la delega ma si chiede se quel comportamento, quella cosa proposta è etica, è rispettosa dei propri convincimenti personali, in buona sostanza della propria coscienza.
Se la propria coscienza risponde negativamente la persona rifiuta, si oppone alla norma, alla proposta offertagli e invoca, intraprende un percorso alternativo.
Ovviamente perché l’obiezione di coscienza sia reale, necessita di due condizioni:
a) la coscienza deve essere formata e informata.
Formata ai valori condivisi dell’umanità (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Onu 1948) e della propria comunità civile (Costituzione europea e italiana).
Informata, cioè in grado di conoscere il contesto in cui si muove e le opzioni possibili. Per fare ciò è necessario studiare, leggere, approfondire, scambiare opinioni, confrontarsi, dialogare, ecc.
b) in caso di disobbedienza questa deve essere civile.
Per disobbedienza civile si intende quella attuata apertamente, alla luce del sole e che accetta le conseguenze del proprio agire.
La disobbedienza civile si pone l’obiettivo di creare dibattito, discussione, confronto, in altre parole “scandalo” con il proprio agire per poi indurre l’opinione pubblica, la controparte del momento a cambiare l’atteggiamento e/o regole che hanno determinato il proprio atto di disobbedienza.
Da questo percorso iniziato in Italia dopo la seconda Guerra Mondiale con il primo obiettore di coscienza Pietro Pinna (finito in carcere per lungo tempo) si arrivò all’anno 1972.
Nel 1972 - sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e del gran numero di giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un servizio armato - il governo approvò la legge n. 772 "Norme in materia di obiezione di coscienza", che sanciva il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il servizio civile sostitutivo del servizio militare e, pertanto, obbligatorio.
La legge dedicava un solo articolo su 17, alle finalità e all'organizzazione del servizio civile, istituito chiaramente per trovare un impiego agli obiettori.
L'esperienza iniziale di poche decine di coraggiosi, diventa alla fine degli anni '80 l'esperienza di migliaia di giovani anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale (1989) che parifica la durata dei due servizi: inizia l'esplosione numerica degli obiettori che raggiunge nel 1999 la cifra di 108.000 domande.
Nello stesso tempo, in modo silenzioso ma sistematico, l'offerta di servizio civile passa da poche decine di associazioni dei primi anni '80, agli oltre 3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, alle decine di Università, alle oltre 200 Unità Sanitarie Locali, alle 2.000 associazioni locali di Terzo Settore (fine degli anni '90).
Il Servizio Civile diviene una risorsa sociale per il Paese.
L'8 luglio 1998, il Parlamento vara la legge n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza": l'obiezione di coscienza viene riconosciuta diritto del cittadino.
La norma, che abroga la legge 772 del 1972, all'art. 1 statuisce:
"I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (…omissis) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria".
Contestualmente l'amministrazione di questo servizio viene sottratta al Ministero della Difesa ed affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove viene costituito un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
A riconoscimento dell'importanza di un coinvolgimento dei vari attori del servizio civile viene creata la Consulta Nazionale del Servizio Civile ove siedono i rappresentanti delle Amministrazioni Centrali dello Stato, i rappresentanti dei principali soggetti di terzo settore, dei Comuni Italiani e degli obiettori.
La legge istituisce, inoltre, il Fondo nazionale per il Servizio Civile nel quale confluiscono i fondi prima gestiti dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private finalizzate alle attività che si intendono sostenere.
La legge, votata dopo 11 anni di dibattito politico (1987-1998), viene approvata alla vigilia della riforma che porterà ad un nuovo sistema di Forze Armate su base esclusivamente volontaria.
Tale riforma, fortemente innovativa, è attuata dal Parlamento il 14 novembre 2000 attraverso la legge 331 "Norma per la istituzione del servizio militare professionale"; tale norma fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che successivamente viene anticipata al 1° gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n. 226).
I 25 anni di esperienze costruite con gli obiettori di coscienza in un andirivieni di luci ed ombre, hanno tuttavia costituito una risorsa rilevante delle politiche sociali, soprattutto in ambito assistenziale verso gli anziani e i disabili, i minori, concorrendo altresì alla formazione dei giovani verso profili professionali orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale; uno strumento innovativo per le politiche ambientali e di cooperazione internazionale; una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani e istituzioni, dove doveri di socialità, che trovano nuove forme di espressione, e diritti individuali trovano un punto di equilibrio.
Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale; un Servizio volontario aperto anche alle donne, concepito come opportunità unica messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 26 anni, che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.
Una legge pensata per agire in due tempi:
- una prima fase nella quale convivono due servizi civili, uno "obbligatorio" per gli obiettori di coscienza ed uno per i "volontari";
- una fase successiva destinata ai soli volontari di entrambi i sessi.
La prima fase iniziata il 20 Dicembre 2001, con l'impiego di circa 200 donne e 1 uomo, impegnati in progetti di Servizio Civile Nazionale "volontario" presentati da 4 enti di Terzo Settore e 1 Comune. Questi progetti prevedevano l'impiego di 396 persone.
In un crescendo inaspettato ed incontenibile nel 2002 il n° di progetti attivati è salito a 1.488 con 7.865 volontari avviati in servizio.
Nel 2003 si è passati a 2.085 progetti con una partecipazione di 17.930 giovani.
Nel 2004 è previsto l'impiego di 37.800 volontari.
Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria. Tale data segna di fatto l'inizio della seconda fase di applicazione della legge 64 del 2001 che porterà alla gestione dei soli "volontari" di Servizio Civile Nazionale.
La partecipazione civica attraverso il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale è uno dei tratti più significativi della storia del nostro Paese. Questa partecipazione, che si manifesta ogni giorno e diventa impressionante nelle emergenze della storia nazionale, ha radici profonde, secolari e trova linfa nei valori religiosi e laici di solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale, partecipazione diretta.
In tale contesto il Servizio Civile costituisce una singolare modalità di partecipazione che coniuga i principi costituzionali di solidarietà, difesa della patria, crescita personale.
Le istituzioni della Repubblica Italiana non creano lo spirito della partecipazione civica, ma hanno la responsabilità di dargli sostegno e di incoraggiare chi la vive. La legge 6 marzo 2001 n° 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" è il segno di questa responsabilità.
Infine non si può parlare correttamente di servizio civile se non si collega questo al tema dei conflitti e piu’ precisamente a come gestirli, trasformarli e risolverli. Il servizio civile è infatti nato da fenomeno dell’obiezione di coscienza al servizio militare che negava la risposta armata degli eserciti militari e della violenza come strumento per la soluzione dei conflitti.
In Italia su questo ambito c’è stato un interessante percorso giuridico, che purtroppo non ha avuto un forte riscontro nella società civile e fra gli enti che gestiscono il servizio civile.
Le principali tappe, oltre la Legge 772/1972, sono state:
La legge sull'obiezione di coscienza, n.230/1998, permetteva all'obiettore di svolgere il servizio civile allo scopo di ricercare e sperimentare forme di difesa civile non armata e nonviolenta (art. 8 comma e). Inoltre sempre la medesima legge all'art.9 comma 7 e 11 disciplinava la possibilità per l'obiettore di prendere parte a missioni umanitarie all'estero.
Il 06 marzo 2001 è entrata in vigore la nuova legge n.64 di “Istituzione del servizio civile nazionale” che all’art.9 prevede la possibilità che il servizio sia svolto all’estero per <interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione Europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità (…) resta salvo quanto previsto dalla legge 230/98>
Molto importante è la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2004 che ribadisce come il servizio civile volontario è una “forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria” e quindi chi fa servizio civile volontario non può essere dalle tematiche della pace, dei conflitti e della loro possibile soluzione.
L'11 maggio 2004 è stato insediato il COMITATO CONSULTIVO DELL'UFFICIO NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE (UNSC) PER LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA, così come previsto dalla Legge 230/98 e dal regolamento dell'UNSC, DPR 28/07/1999 n. 352 art. 2. Il Comitato Consultivo DCNAN costituisce un importante riconoscimento giuridico e istituzionale per la ricerca e la sperimentazione di forme alternative alla violenza per la soluzione-gestione-trasformazione dei conflitti. Il Comitato è formato da 16 componenti.
Per la regione Emilia Romagna si evidenziano anche:
Legge Regionale sulla Pace del 24 giugno 2002 n.12 dal titolo “Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace”,
la Legge Regionale sulla “Valorizzazione del servizio civile” del 20 ottobre 2003 n. 20 che negli art. 1; 2 e 3 parla dei corpi civili di pace e all'art.9, punto 6 ribadisce che il servizio civile si può svolgere in missioni umanitarie e in ricerca e sperimentazione di forme di difesa civile non armata e nonviolenta.
Inoltre lo stesso Parlamento Europeo a più riprese si è espresso in materia di interventi civili per la pace, chiedendo al Consiglio dei Ministri della UE ed alla Commissione Europea il varo di un vero e proprio Corpo di Pace Civile Europeo (riferimenti: A4-0047/99 raccomandazione del Parlamento europeo sull'istituzione di un Corpo di pace civile europeo, proposta di raccomandazione al Consiglio presentata dall'on. Spencer e altri 38 deputati sull'istituzione di un Corpo di pace civile europeo -B4-0791/98-).