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Legge 31 maggio 1975 n. 191: "Nuove norme per il servizio di leva" PDF Stampa E-mail
LEGGE 31 MAGGIO 1975 N. 191: "NUOVE NORME PER IL SERVIZIO DI LEVA" (GURI N. 154 DEL 13 GIUGNO 1975)
31/05/1975
Legge 31 maggio 1975 n°191

e successivi aggiornamenti



Art. 19

Il Ministro per la difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di
anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino
corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il
ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a. fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro
anni;

b. fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque
anni;

c. fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a
cinque anni;

d. fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di
elettronica o di ingegneria aerospaziale;

e. fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina
aeronautica o spaziale.

Fermi restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il
ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un
periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di
un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria
aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata
del corso di specializzazione aumentata di un anno.

Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il
giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un
corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato -nel corso
dell'anno solare precedente a quello per cui si chiede il rinvio- per la
seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive,
almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea
frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del
ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami
previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31
dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da
superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea
frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato,
più di due.

Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a
domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano
la maturità o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore.

Non possono usufruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che
abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più
di due anni, ai sensi del successivo articolo 20 (articolo abrogato dal DL
30 dic. 1997, n.504, e che riguardava gli studenti delle scuole superiori).

I militari -in congedo illimitato provvisorio- che si trovino nelle
condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della
prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale
beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche
quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi
ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli
nell'anno successivo;

2. conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di
rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di
specializzazione o per sostenere esami di Stato o l'abilitazione
all'esercizio della professione.

 
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